Art. 1 – DENOMINAZIONE
Ai sensi degli articolo 36, 37 e 38 del Codice Civile a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria dell’8 febbraio 2018 viene approvato il seguente statuto del “VESPA CLUB PERUGIA”.
Art. 2 – SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Vespa Club Perugia ha sede,temporaneamente, a Perugia in Via del Coppetta, 40. La sede può essere cambiata ogniqualvolta sia necessario, con la delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – NATURA E SCOPO
Il Vespa Club Perugia è un’associazione ispirata a principi di democrazia, autonoma, indipendente ed apartitica senza scopo di lucro. In seno alla stessa è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica. L’Associazione ha come scopo la promozione dell’attività vespistica nelle sue molteplici forme sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio vespistico. Cura gli interessi generali dell’attività vespistica e del motociclismo in generale e si propone portavoce, nelle sedi appropriate, delle esigenze e della tutela dei propri associati e tesserati. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà aderire ad altre associazioni o enti aventi analoghe finalità. Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali in quanto strumentali alle stesse. Il Vespa Club Perugia è affiliato al Vespa Club Italia.
Art. 4 – DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 – ASSOCIATI
- a) Possono far parte dell’associazione in qualità di soci le persone fisiche, che accettano gli scopi dallo statuto, che ne facciano richiesta e che assumano una condotta morale, civile conforme ai principi della lealtà, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito del decoro e del prestigio dell’associazione, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
- b) Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno compilare una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. I Soci che aderiscono all’associazione ne sostengono le attività tramite il versamento della quota associativa annuale e la partecipazione attiva alle stesse.
- c) La validità della qualità di socio del Vespa Club Perugia è conseguita all’atto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che avverrà con risposta scritta entro 30 giorni dopo la presentazione della domanda di ammissione, nella quale va specificato se il richiedente desidera essere socio tesserato o socio simpatizzante.
- d) Socio tesserato è colui che intende effettuare la tessera al Vespa Club Italia. Socio simpatizzante è colui che intende effettuare la tessera solo con il Vespa Club Perugia. Ad entrambe le qualifiche, socio simpatizzante o socio tesserato, potranno essere concesse anche altre tessere di altre associazioni a cui il Vespa Club Perugia è affiliato.
Il Consiglio Direttivo potrà, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato, entro 30 giorni. Per tale decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
- d) In caso di domanda di ammissione a socio minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.
- e) La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata. E’ annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data il Consiglio Direttivo può deliberare una quota aggiuntiva.
Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI TESSERATI E SOCI SIMPATIZZANTI
- a) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, dell’elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello p Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b) Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
- c) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
- d) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – RECESSO E PERDITA DEI SOCI TESSERATI E SOCI SIMPATIZZANTI
Il diritto di recesso dall’Associazione è libero ed ha effetto dalla data della sua comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualità di associato, inoltre, si perde:
- a) salvo i casi di forza maggiore, per mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza ove l’associato moroso, invitato al pagamento, non abbia provveduto entro 15 giorni dalla ricezione del sollecito;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di violazione dei doveri associativi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni degli organi associativi legittimamente approvate, nonché in conseguenza di azioni ritenute disonorevoli in relazione ai fini dell’associazione.
Art. 8 – SOCI ONORARI
Il Consiglio Direttivo può nominare quali associati Onorari persone fisiche che si siano particolarmente distinte nell’ambito delle attività ricomprese negli scopi del Vespa Club Perugia, anche se non socio tesserato o simpatizzante. Gli associati Onorari non hanno diritto di voto, non possono ricoprire alcuna carica associativa e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
Art. 9 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio Direttivo del Vespa Club Perugia può nominare un Presidente Onorario tra le persone che rivestono o hanno rivestito un ruolo di particolare rilevanza dell’associazione vespistica. Non ha diritto al voto e non può ricoprire altra carica associativa
Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell’Associazione;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario – Tesoriere
- f) Collegio dei Revisori dei Conti
- g) Comitato dei Saggi
Le cariche da b) ad f) sono elettive e durano un quadriennio. Tutte le funzioni relative a cariche elettive sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Le cariche elettive non sono fra loro cumulabili e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivamente.
Art. 11 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa può riunirsi in sessione Ordinaria o Straordinaria. Tutti gli associati in regola con gli obblighi imposti dall’associazione ed in particolare con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare con voce e voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. E’ ammessa solo una delega per associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni quadriennio l’assemblea diviene anche elettiva.
Art. 12 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio, nonché dei rendiconti consuntivo e preventivo. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati. Essa inoltre:
- a) approva nei limiti dello Statuto gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea Straordinaria , convocata col medesimo criterio della ordinaria, delibera su:
- a) le modifiche dello Statuto,
- b) lo Scioglimento dell’associazione,
- c) tutte le materie devolute per legge alla sessione straordinaria.
La convocazione, sia per l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria, deve pervenire agli Associati con mezzi che ne garantiscano la ricezione almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea stessa e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. La documentazione inerente agli argomenti da trattare dovrà essere messa disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’Associazione o , comunque, con altro strumento idoneo a garantirne la conoscibilità. L’adunanza in seconda convocazione, ove fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione, deve tenersi almeno un’ora dopo l’orario stabilito per la prima.
Art. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati mediante delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, o rappresentati mediante delega, aventi diritto al voto. Le votazioni si effettuano o per alzata di mano o per appello nominale o per voto segreto. Le delibere che abbiano ad oggetto le persone sono assunte a scrutinio segreto. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Per le modifiche dello Statuto e le altre materie devolute per legge all’assemblea straordinaria, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 60% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea in sessione Ordinaria e/o Straordinaria è presieduta da un socio proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario per la durata della riunione , verifica il quorum costitutivo il diritto d’intervento e quello di voto. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario. Tutte le deliberazioni, devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità. Le deliberazioni obbligano i soci anche se non intervenuti.
Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri
non inferiore a tre, nominati dall’assemblea. Il numero deve essere stabilito dall’ultima riunione utile del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile di tutti gli eletti, che devono accettare la carica, elegge tra i suoi membri il Presidente dell’associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere – segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni e di suoi membri possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte del Vespa Club d’Italia o di altri enti a cui affiliata. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre associazioni nell’ambito del Vespa Club d’Italia .La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta e deliberate dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 2 mesi su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno – due o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, fax, posta elettronica o sms, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di controllo almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma in via eccezionale , con preavviso di almeno trentasei ore. La riunione del Consiglio Direttivo si ritiene valida se sono presenti almeno i 2/3 dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza; il solo voto del Presidente vale eventualmente doppio. Della riunione si redige verbale che il segretario avrà cura di diffondere per le decisioni prese. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo. In seno al Consiglio non è ammessa delega. Il consigliere che non partecipa a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo perde la qualifica in favore del primo dei non eletti.
Consiglieri decadono dalla carica per:
- a) Dimissioni
- b) Esclusione
Al Consigliere dimissionario o escluso subentra il primo dei non eletti nell’ordine risultante dalla graduatoria formata al momento delle elezioni.
Nel caso che il numero dei dimessi o esclusi rappresenti la maggioranza, l’organo eletto si considera decaduto e resterà in carica per l’ordinaria amministrazione per 90 giorni entro i quali deve essere riconvocata un’assemblea elettiva per terminare il mandato quadriennale. Tali Organi si considerano decaduti anche se nell’assemblea ordinaria non viene approvato il bilancio consuntivo.
Art.15 – PRESIDENTE
Il Presidente dell’associazione ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo, nella sua prima riunione, entro 15 giorni. La carica dura 4 anni ed è rinnovabile.
Art.16 – VICE PRESIDENTE
Al Vice Presidente sono attribuite le medesime funzioni del Presidente, quando questi è assente o impedito. La firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
ART. 17 – SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario ha la funzione di collaborare direttamente con il Presidente e/o con il vice Presidente nella gestione amministrativa e organizzativa dell’associazione. Dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
ART. 18 – COMITATO DEI SAGGI
E’ un organo non elettivo, che non ha potere di voto. E’ composto dal Presidente/i Onorario/i, dai Soci Onorari, dagli ex Presidenti e dagli ex-consiglieri che abbiano ricoperto la carica per almeno quattro mandati. Il Consiglio Direttivo all’unanimità può nominare membro del Comitato dei Saggi anche un socio che si è distinto all’interno dell’associazione per particolari meriti. I componenti possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo per dare corso a specifici compiti e/o mansioni all’interno dell’associazione e a titolo consultivo possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo. Non sono compatibili con le cariche elettive.
Art. 19 – REVISORI DEI CONTI
Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario può eleggere, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima. La decisione del tipo di organo di controllo da eleggere viene presa dall’ultimo Consiglio Direttivo utile prima dell’assemblea elettiva. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed 1 supplente, di cui 1 funge da Presidente; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli associati (e possono essere rieletti). All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltreché conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati. L’ organo di controllo si riunisce (periodicamente) almeno 3 volte l’anno per le verifiche contabile ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro. I Revisori dei Conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa. L’organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto.
Art. 20 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da valori mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, dai crediti e dalle liquidità. E da proventi di attività organizzate dal Vespa Club Perugia e anche da donazioni lasciti e successioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Art. 21 – QUOTA ASSOCIATIVA
L’ importo e il termine di pagamento della quota associativa vengono annualmente determinati dal Consiglio Direttivo, potendo anche distinguere gli importi tra socio tesserato e socio simpatizzante. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L’eventuale ritardo nel pagamento può comportare una quota maggiorata.
Art. 22 – BILANCIO E RENDICONTI
L’esercizio sociale va dal’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio e dei rendiconti preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora ricorrano particolari e motivate esigenze l’approvazione potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Almeno trenta giorni prima dell’assemblea il bilancio e i rendiconti corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, se nominati, dovranno essere messi disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione,o comunque, con altro strumento idoneo ad assicurarne la conoscibilità.
Art. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all’attività del Club, con particolare riferimento allo Statuto, ai bilanci o rendiconti annuali e ai verbali assembleari e del CD. Tali documenti redatti con chiarezza, in modo veritiero e firmati, sono conservati dal CD e messi a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie tra il Club e i soci o tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri, due nominati dalle parti ed il terzo dagli altri 2 o dal Presidente del Tribunale di Perugia. La parte che intende sollevare la questione dovrà comunicarlo alla controparte ed al Club entro 20 giorni dall’evento, nominando il suo arbitro. L’arbitrato, irrituale, pronuncerà il lodo con la massima libertà
Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’assemblea straordinaria delibera:
- a) sullo scioglimento dell’associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’associazione.
L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno i 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe. La convocazione avviene con le modalità dell’assemblea straordinaria e la deliberazione viene presa con almeno i ¾ dei favorevoli. Il liquidatore, scelto anche tra i non soci, esperita la liquidazione ed estinte le obbligazioni, devolverà il restante in beneficienza a enti o associazioni che perseguitano finalità di utilità sociale nel campo sportivo, possibilmente vespistico o motoristico in generale.
Art. 27 – NORMA FINALE
Per quanto ivi non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.